Secondo la legge, la sicurezza sul lavoro è un obbligo per tutte le aziende. A tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, deve essere somministrata la giusta formazione per svolgere il proprio mestiere e/o professione in totale sicurezza, imparando a prevenire infortuni ed incidenti.
Sicurezza sul lavoro: la formazione è un obbligo
L’Articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) i commi che definiscono i capisaldi dell’obbligo formativo.
La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori (siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato) l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro entro 60 giorni dall’assunzione; per i soli collaboratori famigliari, la formazione è facoltativa.
Cosa è previsto in materia di Informazione, Formazione e Aggiornamento?
La normativa prevede un’articolata attività di formazione ed aggiornamento per i lavoratori di tutti i settori prescrivendo che, in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.
A tal proposito proviamo a riportare di seguito gli adempimenti da adottare in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
- Nomina e Formalizzazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
con iscrizione immediata e frequenza del corso di formazione di almeno 16 ore (incarico che può essere assunto anche dal datore di lavoro autonominandosi RSPP). - Nomina degli addetti antincendio, emergenza, evacuazione
per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi, con iscrizione e frequenza al corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio. - Nomina e comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
con iscrizione e frequenza al corso di 32 ore. - Nomina degli addetti al primo soccorso
con iscrizione e frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A. - Nomina del Medico Competente
e sorveglianza sanitaria. - Valutazione dei rischi
e redazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). - Elaborazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
per tutte le aziende che danno in appalto lavori di manutenzione, servizi e forniture. - Formazione e informazione dei lavoratori
all’assunzione, al cambio di mansione o di ciclo produttivo, all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. - Formazione e addestramento specifici
in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e, comunque, obbligatori per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI. - Rispetto del DPR 459/96
marcature CE per acquisti e/o vendita macchine. - Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento
- Certificato di Prevenzione Incendi (dove richiesto).
- Indicazioni sulla tenuta del Registro della manutenzione impianti antincendio (se necessario).
- Tenuta del Registro relativo ai risultati dei controlli di manutenzione effettuati sulle attrezzature di lavoro.
- Registro infortuni. Indicazioni sulla tenuta
- Piano Operativi di Sicurezza (POS).
- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi per le aziende del settore edile.
- Manuale di autocontrollo HACCP per le aziende alimentari.
- Agibilità locali.
- Autorizzazione agli scarichi idrici ed alle immissioni in atmosfera(dove richiesto).
- Denunce e comunicazioni all’ INAIL e ISPESL