Formazione obbligatoria COVID-19 in materia di sicurezza sul lavoro

Aula della NTCS, una scuola di formazione a Napoli con banchi, sedie, e una tv.

Come si desume dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 il datore deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che riguardi:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione e organizzazione aziendale
  2. diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
  3. che la durata di tale modulo formativo non sia inferiore alle 4 ore (accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

Accordo Governo – Sindacati

Cgil Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L’obbligo previsto dal punto 5 art. 37 D. Lgs. 81/08 “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”

Protocollo  per contrasto e contenimento rischio COVID-19

Tale protocollo del 14/03/2020 prevede che:

“il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per cause di forza maggiore, non comporta l’impossibilità di continuare lo svolgimento dello specifico ruolo funzione” ( es.: l’addetto all’emergenza può continuare ad intervenire in caso di necessità, il carrellista può continuare ad operare come tale).

Rimane inteso che qualsiasi operatore privo della dovuta formazione non può e non deve essere adibito al ruolo funzione a cui la formazione abilitante si riferisce.

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